Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture |
Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 recante ad oggetto “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012" L’invio all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell’Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo. Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it. Ciascuno dei soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio di un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza. L’Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione. La licenza d’uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L’applicazione di licenze d’uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso caso superato dalle finalità della norma. I soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato. Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici. |
ELENCO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
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